Smart working e sicurezza: cosa è cambiato davvero dal 7 aprile 2026

- Boosten Studio

 

Il tema della sicurezza nel lavoro agile è oggi al centro dell’attenzione di PMI, responsabili HR e imprenditori, in seguito all’entrata in vigore della Legge 11 marzo 2026, n. 34 — la cosiddetta Legge annuale sulle piccole e medie imprese — che con il suo art. 11 introduce obblighi concreti e sanzioni penali per i datori di lavoro che non adempiono correttamente.

La corretta gestione dell’informativa sulla sicurezza per i lavoratori in smart working è diventata un elemento rilevante sotto il profilo organizzativo, giuslavoristico e ora anche penale. Non si tratta più di una raccomandazione di buona prassi: il mancato assolvimento dell’obbligo informativo è oggi sanzionato ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 81/2008, con arresto da due a quattro mesi o ammenda fino a 7.403,96 €.

In questo articolo analizziamo cosa sta cambiando, quali obblighi gravano concretamente sul datore di lavoro e perché il tema è oggi particolarmente urgente per chi gestisce lavoratori in modalità agile.

· Cos’è cambiato con la Legge n. 34/2026

· L’informativa scritta: da adempimento formale a obbligo giuridico

· I rischi specifici del lavoro agile: videoterminali, postura e tecnostress

· Le nuove sanzioni: cosa rischia il datore di lavoro

· Cosa verificare in azienda

· Perché è importante agire subito

Il lavoro agile è disciplinato dalla Legge n. 81/2017 come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzata da flessibilità organizzativa, con prestazioni svolte in parte in azienda e in parte all’esterno. Il rapporto rimane pienamente subordinato: il lavoratore agile conserva gli stessi diritti e obblighi di qualsiasi altro lavoratore dipendente.

Il problema centrale, però, è sempre stato uno: il datore di lavoro non ha controllo diretto sugli ambienti nei quali il lavoratore opera da remoto. La prevenzione tradizionale — fondata sull’intervento fisico sui luoghi di lavoro — non funziona se il dipendente lavora da casa, da uno spazio di coworking o da qualsiasi altro luogo al di fuori dei locali aziendali.

La Legge n. 34/2026 interviene proprio su questo punto, modificando il D.Lgs. n. 81/2008 in due direzioni precise:

· introduce il nuovo comma 7-bis all’art. 3, che individua nell’informativa scritta lo strumento cardine per l’assolvimento degli obblighi di sicurezza nel lavoro agile;

· aggiorna l’art. 55, inserendo la violazione dell’obbligo informativo tra le fattispecie penalmente sanzionate.

La norma è operativa dal 7 aprile 2026. Le aziende che non si sono ancora adeguate sono già in una posizione di rischio.

L'informativa scritta: da adempimento formale a obbligo giuridico

Il fulcro della nuova disciplina è l’informativa scritta sulla sicurezza, che il datore di lavoro è tenuto a consegnare — con cadenza almeno annuale — al lavoratore in smart working e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Non si tratta di un documento generico. L’informativa deve individuare in modo specifico:

· i rischi generali connessi all’attività lavorativa;

· i rischi specifici derivanti dalla particolare modalità di esecuzione del rapporto in modalità agile;

· con particolare attenzione ai rischi legati all’utilizzo di videoterminali.

Fino ad oggi, in molte realtà aziendali l’informativa era trattata come una formalità burocratica, spesso delegata a un documento standard firmato in sede di accordo individuale di smart working. La Legge n. 34/2026 cambia radicalmente questa prospettiva: l’informativa annuale non è più un adempimento accessorio, ma il principale strumento di tutela prevenzionistica nel lavoro agile.

La periodicità annuale non è casuale. Il legislatore riconosce che la sicurezza non è uno stato statico: i rischi cambiano, le modalità organizzative evolvono, le postazioni di lavoro si modificano. Rinnovare l’informativa ogni anno significa aggiornare costantemente la consapevolezza del lavoratore e la copertura dell’azienda

I rischi specifici del lavoro agile: videoterminali, postura e tecnostress

Il lavoro agile non replica semplicemente il lavoro d’ufficio in un contesto diverso. Introduce una diversa configurazione dei fattori di rischio, che l’informativa deve obbligatoriamente considerare.

Rischi da videoterminale

La disciplina di riferimento è contenuta negli artt. 172-179 del D.Lgs. n. 81/2008. I principali profili di rischio riguardano:

· apparato oculo-visivo: affaticamento visivo, bruciore, secchezza oculare, visione annebbiata causati da illuminazione inadeguata, contrasto eccessivo, monitor mal posizionato;

· apparato muscolo-scheletrico: dolori cervicali, tendiniti, sindrome del tunnel carpale derivanti da postura scorretta, seduta non ergonomica, tastiera mal posizionata, assenza di pause;

· stress lavoro-correlato: condizioni di lavoro monotone, carichi eccessivi, pressione delle scadenze.

L’art. 175 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che i lavoratori al videoterminale abbiano diritto a interrompere l’attività ogni 120 minuti. Nel lavoro agile questa regola rimane applicabile, ma richiede una gestione consapevole da parte del lavoratore — che per questo deve essere adeguatamente informato.

 

Rischi specifici del contesto remoto

Nel lavoro agile si aggiungono rischi caratteristici che non esistono nella tradizionale postazione in ufficio:

· tecnostress: causato dall’uso intensivo e continuativo di tecnologie digitali;

· sindrome “always-on”: la difficoltà a separare il tempo di lavoro dal tempo personale quando si opera da casa;

· difficoltà di disconnessione: l’assenza di confini fisici tra ambiente domestico e ambiente lavorativo alimenta sovraccarico cognitivo e affaticamento cronico.

Questi rischi devono essere esplicitamente affrontati nell’informativa. Il rispetto del diritto alla disconnessione non è solo una questione contrattuale: è un presidio di salute e sicurezza.

Le nuove sanzioni: cosa rischia il datore di lavoro

La parte forse più rilevante della Legge n. 34/2026 per chi gestisce l’azienda è l’introduzione di un regime sanzionatorio esplicito per il mancato adempimento dell’obbligo informativo.

La violazione viene inserita nell’art. 55, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008, che prevede:

· arresto da due a quattro mesi, oppure

· ammenda da 1.708,61 € a 7.403,96 €.

Si tratta di sanzioni penali, non amministrative. Il messaggio del legislatore è inequivocabile: la mancata consegna dell’informativa annuale ai lavoratori in smart working non è una dimenticanza gestibile a posteriori, ma una violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro con conseguenze dirette in capo al datore di lavoro.

Cosa verificare in azienda

Per mettersi in regola e gestire correttamente la sicurezza dei lavoratori in smart working è necessario:

· verificare se l’accordo individuale di lavoro agile contiene un richiamo adeguato agli obblighi di sicurezza o se è necessario aggiornarlo;

· predisporre o aggiornare l’informativa scritta con i contenuti richiesti dalla nuova normativa: rischi generali, rischi specifici, rischi da videoterminale;

· consegnare l’informativa con cadenza annuale al lavoratore e all’RLS, conservando evidenza documentale della consegna;

· verificare che l’informativa sia effettivamente personalizzata rispetto alla modalità concreta di esecuzione della prestazione, non generica;

· valutare eventuali aggiornamenti al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) alla luce della diffusione del lavoro agile in azienda.

Un adeguamento preventivo consente di ridurre il rischio di sanzioni, contenziosi e verifiche ispettive, e di costruire un sistema di prevenzione effettivo per i lavoratori da remoto.

Perché è importante agire subito

La norma è già in vigore dal 7 aprile 2026. Ogni giorno senza un’informativa adeguata consegnata ai lavoratori in smart working è un giorno di esposizione al rischio sanzionatorio.

Le conseguenze di una gestione non corretta possono riguardare:

· sanzioni penali a carico del datore di lavoro o del dirigente delegato;

· responsabilità civile in caso di infortuni o malattie professionali riconducibili a carenze informative;

· contenziosi individuali da parte di lavoratori che lamentano danni alla salute;

· verifiche ispettive da parte degli organi competenti.

In una fase in cui il lavoro agile è ormai strutturale in molte PMI, la corretta gestione degli obblighi di sicurezza non è più rinviabile. Predisporre un’informativa adeguata, aggiornarla annualmente e documentarne la consegna sono azioni concrete che proteggono sia il lavoratore sia l’azienda.

Vuoi verificare se la tua azienda è già in regola con i nuovi obblighi di sicurezza per i lavoratori in smart working?

Il team di consulenti di Boosten Studio può analizzare la tua situazione, supportarti nella predisposizione dell’informativa e accompagnarti nell’adeguamento al nuovo quadro normativo.